STATUTO IN FASE DI REGISTRAZIONE
Preambolo.
La Chies Evangelica "Comunione Cristiana" è formata da uomini e donne, trasformati dalla Grazia di Dio, che intendono vivere e sperimentare l'Evangelo di Gesù Cristo. In particolare annunciamo l'amore di Dio a tutti, la morte di Cristo per tutti, l'opera dello Spirito Santo su tutti (Giov. 3:16; I Giov. 2:2; At. 2:4; 2:17, 10:34-36; I Tim. 2:4-6; Tito 2:11; II Pt. 3:9). La Chiesa Evangelica "Comunione Cristiana" è: - chiesa, in quanto assemblea: la parola greca ekklesia (chiesa) significa infatti assemblea, e così la troviamo più volte nel Nuovo Testamento;- cristiana, in quanto insieme di credenti salvati per grazia, che seguono la Parola di Dio e credono in Gesù Cristo, Capo Supremo della Chiesa (Mat. 16:18; Ef. 5:22-23);- evangelica, in quanto i credenti si sforzano di seguire e predicano il messaggio evangelico, e in particolare che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori (I Timoteo 1:15);- indipendente, in quanto autonoma e non sottoposta a nessuna istituzione esterna ad essa: vogliamo vivere solamente sotto l'autorità del nostro unico Signore Gesù Cristo;- adenominazionale, in quanto non intende promuovere una singola dottrina cristiana, ma predicare la Parola di Dio nella sua interezza.- comunione cristiana, perché vuole sottolineare la stretta unione che deve esistere tra cristiani etra essi e il loro Signore (I Giovanni 1:3). La Chiesa Evangelica "Comunione Cristiana" è aperta a ogni singolo credente ed a tutte le comunità fedeli al messaggio evangelico. Siamo infine grati al Signore per i vari e multiformi rinnovamenti nello Spirito, promossi ad esempio dai movimenti evangelici italiani medioevali e dalla Riforma del secolo XVI (di cui condividiamo i principi di Sola Grazia. Sola Fede. Sola Scrittura. Solo Cristo. Solo a Dio la Gloria), dai risvegli religiosi del secolo XIX e dal movimento pentecostale classico dei primi del Novecento. Il primo culto al Signore si è tenuto domenica 26 maggio 2019.
Art. 1 - E' costituita ai sensi e per gli scopi ed effetti del combinato disposto dell'art.1 della legge 24 Giugno 1929, n.1159, del R.D. 28 Febbraio 1930, n. 289, degli artt. 3, 8, 18, 19, 20 e 21 della Costituzione, nonché degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civ., della legge 11 Agosto 1991 n°266 e della legge 7 dicembre 2000 n°383, un'associazione religiosa senza scopi di lucro, già esistente di fatto a partire dal 26 maggio 2019, denominata: CHIESA EVANGELICA "COMUNIONE CRISTIANA".
Art. 2 - Sede e durata
L'Associazione ha la sua sede legale in Firenze, via ..., la sua sede amministrativa in via ..., Firenze, mentre svolge i suoi culti ed i suoi incontri prevalentemente presso il Circolo Culturale 25 Aprile, via Bronzino 117, e in forma itinerante nella Città Metropolitana di Firenze. L'Associazione ha durata illimitata fin tanto che potranno essere attuate le finalità per cui è sorta e che fanno oggetto dell'Art. 3.
Art.3- Scopi e finalità dell'Associazione
L' Associazione non ha scopi di lucro. Essa si propone:
a) di predicare l'Evangelo nella sua interezza ed ottemperare al comando del Signore Gesù Cristo
sulla base dell'Evangelo di Matteo 28: 18-20;
b) di riunire per l'edificazione e la cura spirituale, nel rispetto delle leggi, i credenti in Cristo nati di nuovo;
c) di nominare il proprio ministro di culto con l'Assemblea di Chiesa, regolarmente indetta, con facoltà, al presidente della medesima, dopo l'approvazione, di rilasciare verbale di nomina per tutti gli usi consentiti dalla legge;
d) di essere a carattere adenomianazionale;
e) di svolgere attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà.
Art. 4. Finanza e situazione patrimoniale
L'Associazione è sostenuta da:
a) offerte volontarie dei soci;
b) collette raccolte durante i servizi di culto;
c) libere donazioni.
I proventi, di qualsiasi natura, vengono adoperati per tutti gli scopi della Associazione.
I beni dell'Associazione ed il suo patrimonio, comunque formato e costituito, appartengono esclusivamente all'Associazione come tale. Nessun membro ha diritto di chiedere ripartizione alcuna e di ricevere dividendi e interessi di sorta in denaro e di natura sul patrimonio sociale.
Art 5 -Autonomia, libertà ed indipendenza
L'Associazione nel suo principio adenominazionale è: autonoma libera ed indipendente.
Art. 6. Confessione di fede.
L'associazione Chiesa Evangelica Comunione Cristiana conviene alle
verità scritturali del Credo Apostolico e così confessa:
Io Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ha da venire per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cristiana, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna.
Comunione Cristiana si attiene in particolare ai seguenti articoli di fede:
1. Crediamo in un solo Dio, creatore di tutte le cose e le creature visibili e invisibili.
- Dio è uno: Deut. 6:4; Dio è il Creatore: Gen. 1.
2. Crediamo che Dio sussiste in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo.
- Gen. 1:26a; Lc. 3:21-22; Giov. 14; I Cor. 12:4-11; II Cor. 13:13; Ef. 4:4-6; - Il Padre è Dio: Rom. 1:7; - Il Figlio è Dio: Giov. 20:28-29; Rom. 9:5 Eb. 1:8; - Lo Spirito Santo è Dio: At. 5:3-4.
3. Crediamo che Dio si rivela nella Scrittura, divinamente ispirata, nonché unica e infallibile
regola di fede e condotta.
- I Tes. 2:13b; II Tim. 3:16-17; II Pietro 1:21
4. Crediamo che tutti gli uomini si trovano in stato di peccato, a causa della caduta
originaria dei nostri progenitori, sedotti dall'astuzia di Satana.
- Genesi 4; Rom. 3:9, 23.
5. Crediamo nella salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, il quale, vero Dio e vero uomo, fu crocifisso per i nostri peccati e risuscitò per la nostra giustificazione.
- Rom. 4:25; 5:8-11; 8:1-5, 28-39; Ef. 2:1-8; Col. 1:13-23; I Giov. 1:8-9, 2:1-2.
6. Crediamo nell'azione vivificante dello Spirito Santo, il quale convince l'uomo di peccato, dimora nel credente in Gesù Cristo, guida nella verità e santifica nel cammino di fede.
Giov. 14:16-17,26- 16:7-15; Atti 2.37-39; Tito 3:3-7.
7. Crediamo che il Signore Gesù ha fondato e governa la Sua Chiesa, cui tutti i credenti appartengono e nella quale esercitano vari doni e ministeri per l'edificazione e il perfezionamento dei santi.
- Atti 20:28; I Cor. 12: 1- 13; Ef. 2:11-22, 4:1-6; 11-13; I Tim. 3:14-15
8. Crediamo che il Signore Gesù ha istituito due ordinanze, comunemente chiamate sacramenti, ovvero il battesimo per immersione dei credenti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la Cena del Signore, celebrata con i due elementi del pane e del vino.
- Il battesimo: Mat. 28:18-20; At. 2:37-38, 8:35-39; Rom. 10:9-10; la Cena del Signore: Luca 22:15-20; I Cor. 11:23-26.
9. Crediamo che il Signore Gesù scenderà dal cielo per rapire la Sua Chiesa. I morti in Cristo risusciteranno per primi, mentre i credenti rimasti in vita saranno rapiti insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria.
- Atti 1:9-11; 1 Corinzi 15:51-52; 1 Tess. 4:15-17.
10. Crediamo al ritorno personale di Cristo, al Suo regno di pace e giustizia sulla terra e poi nel cielo, al giudizio finale di tutti gli uomini viventi e risorti, alla gloria eterna dei santi nella nuova Gerusalemme e alla maledizione eterna dei peccatori nello stagno di fuoco e di zolfo con Satana ed i suoi angeli ribelli.
-Sul ritorno personale di Cristo, sul Suo Regno e sulla natura di esso: Matteo 25:31; Luca 1:32-33; At. 1:10-11; 2:29-30, Apoc. 20:1-7; Is. 11; 65:17-25; Ez. 36:33-38 - Sul giudizio finale: Giov. 5:26-30; At. 17:30-31; Rom. 2:1-16; Ap. 20: 11-15; - Sulla condanna eterna dei peccatori, di Satana e dei suoi angeli: Mat. 25:41; Luca 16:23-25; Giov. 3:36; Ap. 20:10.
Art. 7. Soci membri ordinari
Possono far parte dell'Associazione i credenti che accettano la base dottrinale di cui al precedente art.6.
Tutti coloro che accettano Cristo come personale Salvatore, ubbidendo al Suo comando, battezzandosi con il rito d'immersione. I soci membri avranno diritto a frequentare i locali sociali, partecipare alle assemblee, dare suggerimenti e pareri al Consiglio di Chiesa. La domanda di ammissione a socio deve essere accettata dal Consiglio di Chiesa. Il diritto di socio cessa per decesso, trasferimento e indegnità. La indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci.
Art. 8. Soci membri aderenti.
Gli aderenti sono persone che si pongono in una condizione del tutto particolare nei confronti della Chiesa. Essi, in virtù dell'accettazione dei punti di fede, entrano a far parte della comunione, nella figura giuridica di semplici appartenenti alla Chiesa. Gli aderenti possono partecipare alla comunione alle seguenti condizioni:
1) Accettazione dei punti di fede e loro sottoscrizione, al fine di godere la comunione, pur rimanendo membri della propria "associazione" o "chiesa", ciò infatti non costituisce incompatibilità.
2) L'aderente ha diritto a partecipare all'Assemblea Generale della Chiesa, a prendere parola e al voto consuntivo.
3) L'aderente, pur essendo in comunione con la Chiesa, è completamente libero, autonomo e indipendente per la gestione o come membro della propria associazione o chiesa.
4) L'aderente non è eleggibile ad alcuna carica sociale e non gode di voto deliberativo.
5) L'aderente può diventare membro ordinario della Chiesa su richiesta scritta al Consiglio di Chiesa, che risponderà alla richiesta entro breve termine.
Art. 9 -Consiglio di Chiesa
L'Associazione è retta da un Consiglio di Chiesa composto da cinque membri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio di Chiesa nomina nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri.
La validità delle deliberazioni è a maggioranza dei suoi membri ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza da uno da lui delegato. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Presidente è il conduttore spirituale dell'Associazione, la rappresenta legalmente, cura tutti i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
I consiglieri durano in carica cinque anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea, fatta eccezione per il presidente che dura in carica fino a sue volontarie dimissioni.
Art 10 -L' Assemblea
Il Presidente del Consiglio convoca una volta all'anno i soci.
L' Assemblea può essere convocata fuori della sede sociale, purchè non fuori dalla Città Metropolitana di Firenze.
L'Assemblea delibera il bilancio consuntivo e preventivo e tutti i programmi dell'opera. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta e due terzi per modifiche allo Statuto.
Art. 11 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio passa ad altra associazione simile a essa.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.
Il presente atto è esente da bollo e da imposta, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea di Chiesa di ..........
il .........
Per l'Assemblea di Chiesa
Il Presidente